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Statuto

Statuto dell'Associazione “Amici del Veglia” (A.d.V.)

Art. 1 — Denominazione e sede sociale

L'Associazione “Amici del Veglia” ha come acronimo “A. d. V.”.

L'Associazione ha sede legale in Milano, via Pusiano 30, 20132, ha durata illimitata.

Art. 2 — Fini

L'A.d.V. è una libera Associazione promossa da persone che, ispirate ad una visione cristiana della vita, intendono condividere ed integrare la propria personalità ed il proprio agire con tutti coloro che, indipendentemente dalla loro formazione sociale, culturale e religiosa, riconoscono preminente nel proprio agire la cura e l'attenzione per gli altri, la mutua solidarietà e la collaborazione reciproca.

L'A.d.V. si impegna a promuovere i valori cristiani attraverso l'escursionismo e l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la cura del paesaggio e la difesa del loro ambiente naturale intesi come dono di Dio. Essa ha lo scopo di promuovere campagne di solidarietà in favore di persone bisognose in campo nazionale ed internazionale, di offrire servizi che diano sostegno alle persone fragili, ai minori, ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità, di organizzare iniziative ricreative, feste di beneficenza e raccolte fondi.

Si dedica, in particolare, a promuovere ed organizzare viaggi, attività turistiche e soggiorni di riposo, mediante l'apertura di centri a ciò adibiti su tutto il territorio nazionale ed europeo ai propri associati. L'associazione potrà gestire “Rifugi non gestiti” o qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza dei soci.

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Art. 3 — Attività

L'Associazione svolgerà tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e intende organizzarsi in una struttura che consenta, a titolo meramente esemplificativo, di:

  • gestire un rifugio alpino non gestito;
  • organizzare villeggiature in montagna;
  • organizzare manifestazioni anche in collaborazione con enti del terzo settore, società o qualsiasi altro ente o/e persona giuridica (nazionali o internazionali) che condividano lo scopo e il fine della stessa associazione;
  • svolgere attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

Art. 4 — Caratteristiche

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni volontarie, personali e gratuite fornite dai propri associati. L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione potrà riconoscere un eventuale rimborso spese per i costi e le spese sostenute per attività deliberate dal Consiglio direttivo.

L'Associazione accetta di conformarsi alle norme, alle direttive e a tutte le disposizioni statutarie delle federazioni ed enti di promozione di affiliazione.

L'Associazione può aderire a federazioni od altri enti, ivi inclusi consorzi.

Art. 5 — Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto.

I soci ordinari sono coloro che versano la quota associativa annuale. Tale posizione non è trasmissibile ad altri soggetti.

Sono soci onorari le persone fisiche che, distintesi nel supportare le attività dell'associazione, vengono nominate con delibera di approvazione del Consiglio Direttivo e alle quali è riconosciuta la possibilità di partecipare alle attività organizzative dell'Associazione, e possono, sempre su delibera del Consiglio Direttivo, partecipare e far parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Sono nominati soci di merito, con delibera del Consiglio Direttivo, coloro i quali si siano distinti per i loro meriti in seno alle attività dell'associazione.

Sono soci fondatori le seguenti persone: Gianluca Ascanio, Marco Binda, Paolo Cerne, Luca Costamagna, Fulvia Greco, Luca Lanotte, Alberto Marsanasco.

Art. 6 — Domanda di ammissione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione in qualità di socio ordinario dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualifica di socio ordinario è tuttavia subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione presentata da minorenni deve essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualifica di socio ordinario dura dal primo dell'anno al 31 di dicembre, con l'automatica decadenza allo scadere del termine, oppure dal momento dell'iscrizione fino alla fine dell'anno dell'iscrizione stessa.

Art. 7 — Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci ordinari, onorari e fondatori maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci di merito partecipano alle assemblee sociali pur senza avere diritto di voto.

La qualifica di socio (ordinario, onorario, di merito e fondatore) dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci (ordinario, onorario, di merito e fondatore) hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative (tranne i soci di merito e i soci onorari a cui non è richiesto il versamento di alcuna somma) e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere riconosciuti solo rimborsi spese secondo criteri e parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 — Decadenza dei soci

I soci ordinari cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria da comunicare al Consiglio Direttivo;
  • mancata corresponsione della quota associativa annuale o di eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
  • esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata verso il socio (ordinario, onorario e fondatore) che pone in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione o che si pone contro o fuori dalle norme statutarie;
  • per i soci ordinari allo scadere del termine annuale esposto nell'art. 6 del presente Statuto.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 9 — Organi

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo e il Tesoriere.

Art. 10 — Assemblea

L'Assemblea dei Soci è composta dai soci fondatori, onorari, di merito e ordinari.

È convocata in presenza o in modalità da remoto con qualsiasi mezzo dal Presidente almeno una volta l'anno; approva il rendiconto ed il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo e dal Tesoriere e delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza degli intervenuti.

I soci di merito non godono del diritto di voto.

I soci partecipano all'assemblea personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio; nessun socio può avere più di due deleghe.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando intervengono almeno i 2/3 dei soci (ordinario, onorario e fondatore); spetta all'assemblea straordinaria la delibera in merito all'imposizione ed all'indicazione di eventuali contributi straordinari la cui riscossione dovesse divenire indispensabile per il raggiungimento dei fini sociali o per la sopravvivenza stessa dell'associazione.

I soci di merito partecipano quali osservatori all'assemblea straordinaria e non concorrono al novero dei convocati.

L'Assemblea Straordinaria è convocata con qualsiasi mezzo dal Presidente quando vi è necessità.

Art. 11 — Presidente

Il presidente assume la rappresentanza dell'associazione, sia giudiziaria che nei rapporti con i terzi e viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti; la durata è fissata in 5 anni; egli attua le direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, si assicura che vengano svolte le attività associative coerentemente con le linee prefissate dallo statuto, si accerta della qualità dei servizi resi agli associati, mediante rapporti con le organizzazioni di varia natura, ivi compresa quella amministrativa, e di informazione in generale.

Il presidente può delegare, dietro approvazione del Consiglio Direttivo, i propri poteri ad uno dei soci con apposita delibera.

Art. 12 — Tesoriere

Il socio Tesoriere provvede al reperimento delle risorse dell'associazione ed in particolare della riscossione dei contributi annuali associativi, dei corrispettivi per i servizi resi e di ogni altra entrata. Egli provvede altresì alla gestione del fondo comune, ed alla presentazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Per la realizzazione del bilancio può avvalersi di figure terze.

La carica è della durata di 5 anni e viene nominato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Il tesoriere può delegare, dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo, parte dei compiti affidatigli dallo Statuto.

Art. 13 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i soci fondatori e dai soci onorari ammessi al voto.

Dura in carica 5 anni ed elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Tesoriere dell'associazione.

Il Consiglio fissa la misura dei contributi sociali annuali, determina su basi di favore e non di mercato i prezzi dei corrispettivi per i servizi resi dall'associazione, ivi incluso il tariffario sociale dell'utilizzo del rifugio alpino non gestito, esamina le domande di ammissione, assume le conseguenti deliberazioni e provvede alla stipula di contratti di fornitura necessari per il raggiungimento dello scopo, e delibera sui rimborsi chiesti all'associazione da parte dei suoi membri o da parte di terzi.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, delibera sui criteri generali delle attività di studio, ricerca, informazione, documentazione, divulgazione e consulenza, nonché sul conferimento di incarichi e sulle iniziative da intraprendere per il conseguimento delle finalità associative nonché la modificazione dello statuto e dei regolamenti, e lo spostamento della sede.

Il Consiglio Direttivo fissa altresì le linee di intervento dell'associazione controllando la qualità dei servizi resi e dei collaboratori di cui si avvale l'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di estendere il diritto alla partecipazione al Consiglio stesso ai soci onorari con apposita delibera. I soci onorari così ammessi possono essere eletti all'interno del Consiglio Direttivo acquistando diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Vicepresidente che può sostituire il Presidente qualora questi sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni.

Art. 14 — Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.

Art. 15 — Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote di frequenza alle strutture, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

I lasciti e le donazioni devono essere accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 — Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con la maggioranza di 2/3 dei partecipanti.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale. Il recesso di uno o più soci non comporta lo scioglimento dell'associazione, che rimane in vita anche nel caso in cui il numero dei soci stessi si riduca a due. In caso di recesso o di perdita per qualsiasi causa della qualità di socio quest'ultimo non può chiedere la restituzione neppure parziale delle somme versate.